Importatori

L’importatore di beni in polietilene, indicato dall’art. 234 del TUA, comma 4) deve rispondere al principio della “responsabilità estesa del produttore” (EPR) che gli affida “la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”. L’importatore è quindi chiamato ad organizzarsi al fine di farsi carico della gestione del rifiuto derivante dal suo prodotto. E lo può fare organizzandosi autonomamente mettendo in atto un sistema di raccolta sul territorio nazionale secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità (art. 234 del TUA, comma 7) oppure partecipare a un consorzio per la gestione dei rifiuti dei beni in polietilene come Ecopolietilene.